IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge  15  maggio 1997,  n. 127,  ed  in particolare  gli
articoli 1, 2 e 3;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
  Acquisito il  parere delle competenti commissioni  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 14  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Estensione dei casi di utilizzo
          delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
  1. Oltre  ai casi  previsti dall'articolo 2  della legge  4 gennaio
1968, n.  15, ed agli altri  casi previsti dalle leggi,  nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con  i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita'
personali:
  a)  titolo di  studio  o qualifica  professionale posseduta;  esami
sostenuti;   titolo   di   specializzazione,  di   abilitazione,   di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  b)  situazione   reddituale  o  economica,  anche   ai  fini  della
concessione  di benefici  e vantaggi  di qualsiasi  tipo previsti  da
leggi speciali;  assolvimento di specifici obblighi  contributivi con
l'indicazione  dell'ammontare  corrisposto;  possesso  e  numero  del
codice  fiscale,  della partita  IVA  e  di qualsiasi  dato  presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
  c) stato di  disoccupazione; qualita' di pensionato  e categoria di
pensione; qualita' di studente o di casalinga;
  d)  qualita'   di  legale  rappresentante  di   persone  fisiche  o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
  f)  tutte  le  posizioni relative  all'adempimento  degli  obblighi
militari,  comprese quelle  di cui  all'articolo 77  del decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    g) di non aver riportato condanne penali;
    h) qualita' di vivenza a carico;
  i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile.
  2.  I  certificati, gli  estratti  e  gli attestati  necessari  per
l'iscrizione alle scuole  di ogni ordine e  grado ed all'universita',
quelli che  a qualsiasi titolo  devono essere presentati  agli uffici
della  motorizzazione  civile,  i  certificati  e  gli  estratti  dai
registri dello stato civile e  dai registri demografici richiesti dai
comuni  nell'ambito   di  procedimenti   di  loro   competenza,  sono
sostituiti  dalla dichiarazione  sostitutiva  di  cui all'articolo  2
della legge  4 gennaio 1968,  n. 15. Le amministrazioni  che ricevono
tali  dichiarazioni,  laddove   sussistano  ragionevoli  dubbi  sulla
veridicita'  del loro  contenuto,  sono tenute  ad effettuare  idonei
controlli  sulla  stessa,  ai  sensi dell'articolo  11  del  presente
regolamento.
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre l985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
           "Art.  87.  -  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
            Puo' inviare messaggi alle Camere.
           Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la  prima
          riunione.
           Autorizza  la  presentazione  alle  Camere  dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
           Promulga le leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
           Indice  il    ''referendum'' popolare   nei casi  previsti
          dalla Costituzione.
           Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari  dello
          Stato.
           Accredita e riceve i  rappresentanti diplomatici, ratifica
          i   trattati   internazionali,   previa,   quando  occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
           Ha il comando delle Forze armate,  presiede  il  Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
            Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
            Puo' concedere grazia e commutare le pene.
            Conferisce le onorificenze della Repubblica".
           -  Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge
          n.   127/1997   (Misure   urgenti    per  lo    snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo):
           "Art.     1  (Semplificazione     delle      norme   sulla
          documentazione  amministrativa).  -  1.  Entro  dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          uno  o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo  parere
          delle   competenti  commissioni  parlamentari,  il  Governo
          adotta misure per  la  semplificazione  delle  norme  sulla
          documentazione  amministrativa. Le commissioni si esprimono
          entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione.  Decorso
          tale  termine  il  decreto e' emanato anche in mancanza del
          parere ed entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la  sua
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
           2.   Dalla   data   di   entrata  in  vigore  delle  norme
          regolamentari  di  cui  al  comma  l   sono   abrogate   le
          disposizioni    vigenti,   anche   di   legge,   con   esse
          incompatibili.
           3. Il regolamento  si  conforma,  oltre  che  ai  principi
          contenuti  nell'art.  18 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          ai seguenti criteri e principi direttivi:
           a)  eliminazione  o  riduzione  dei  certificati  o  delle
          certificazioni    richieste    ai    soggetti   interessati
          all'adozione    di    provvedimenti    amministrativi     o
          all'acquisizione  di  vantaggi,  benefici economici o altre
          utilita' erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti
          di pubblici servizi;
           b) ampliamento delle categorie di stati,  fatti,  qualita'
          personali  comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
          sostitutive di certificazioni;
           c)   modificazione   delle   disposizioni   normative    e
          regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione
          dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare
          che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
          nell'adozione dell'atto amministrativo;
           d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
           "Art.  2 (Disposizioni  in materia  di stato  civile e  di
          certificazione  anagrafica).  -  1.  L'art.  70  del  regio
          decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' sostituito dal seguente:
           ''Art. 70. -  1.  La  dichiarazione  di  nascita  e'  resa
          indistintamente  da  uno  dei  genitori,  da un procuratore
          speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica  o  da  altra
          persona  che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
          volonta' della madre di non essere nominata.
           2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci  giorni,
          presso  il comune nel cui territorio e' avvento il parto o,
          entro   tre   giorni,   presso   la   direzione   sanitaria
          dell'ospedale  o  della  casa di cura in cui e' avvenuta la
          nascita. In tale ultimo caso  e'  trasmessa  dal  direttore
          sanitario  all'ufficiale  di  stato  civile  competente nei
          dieci giorni successivi, anche  attraverso  l'utilizzazione
          di sistemi di comunicazione telematici.
           3.   I   genitori,  o  uno  di  essi,  hanno  facolta'  di
          dichiarare, entro dieci giorni dal parto,  la  nascita  nel
          proprio  comune  di residenza.   Nel caso in cui i genitori
          non risiedano nello stesso comune,  salvo  diverso  accordo
          tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune
          di  residenza della madre. In tali casi il comune nel quale
          e' resa la  dichiarazione  deve  procurarsi  l'attestazione
          dell'avvenuta  nascita  presso  il  centro  di  nascita che
          risulta dalla dichiarazione.  Ove la nascita  sia  avvenuta
          al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
          una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi dell'art. 2
          della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  del   relativo
          regolamento   di   attuazione   adottato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
           4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
          41.''.
           2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e'
          sostituito dal seguente:
           ''Art. 195. - 1. I certificati e  gli  estratti  di  stato
          civile   sono   validi   in   tutto   il  territorio  della
          Repubblica.''.
           3.  I      certificati   rilasciati   dalle      pubbliche
          amministrazioni  attestanti  stati  e  fatti  personali non
          soggetti a modificazioni  hanno  validita'  illimitata.  Le
          restanti  certificazioni  hanno validita' di sei mesi dalla
          data  di  rilascio,  salvo  che  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari prevedano una validita' superiore.
           4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
          civile,  gli  estratti  e  le copie integrali degli atti di
          stato civile sono ammessi dalle  pubbliche  amministrazioni
          nonche'  dai  gestori o esercenti di pubblici servizi anche
          oltre i termini di validita' nel caso in cui  l'interessato
          dichiari,  in  fondo  al  documento,  che  le  informazioni
          contenute  nel  certificato   stesso   non   hanno   subito
          variazioni  dalla  data di rilascio. Il procedimento per il
          quale gli atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere
          comunque   corso,  una  volta  acquisita  la  dichiarazione
          dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare  la
          veridicita'  e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
          In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
           5.  I  comuni  favoriscono,  per   mezzo   di   intese   o
          convenzioni,  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti  di pubblici
          servizi,  garantendo  il diritto   alla riservatezza  delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici.
           6.  Dopo   il   comma   1   dell'art.   15-quinquies   del
          decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  e'
          inserito il seguente:
           ''1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di cui
          al  comma  1  puo'  essere  trasmessa e rilasciata in forma
          telematica anche al di  fuori  del  territorio  del  comune
          competente''.
           7.  Le  fotografie prescritte per il rilascio di documenti
          personali sono  legalizzate   dall'ufficio  ricevente,    a
          richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
           8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti,
          e  richieste  a  piu' soggetti dai pubblici uffici, possono
          essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei termini.
           9. Nei  documenti  di  riconoscimento  non  e'  necessaria
          l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo
          specifica istanza del richiedente.
           10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sono individuate le
          caratteristiche e le modalita' per il rilascio della  carta
          di  identita'  e  di  altri  documenti    di riconoscimento
          muniti di  supporto magnetico  o informatico. La  carta  di
          identita'  e i documenti di riconoscimento devono contenere
          i dati personali e il codice fiscale  e  possono  contenere
          anche  l'indicazione  del  gruppo  sanguigno, nonche' delle
          opzioni di carattere sanitario  previste  dalla  legge.  Il
          documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo'
          contenere  anche  altri  dati,  al fine di razionalizzare e
          semplificare l'azione amministrativa e  la  erogazione  dei
          servizi  al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre
          1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni  nonche'   le
          procedure  informatiche  e  le  informazioni, che possono o
          debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione  o
          da  altri  soggetti,  ivi  compresa  la  chiave biometrica,
          occorrenti per la firma digitale, ai  sensi  dell'art.  15,
          comma  2,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi
          regolamenti di attuazione; analogo documento contenente   i
          medesimi     dati     e'  rilasciato    a  seguito    della
          dichiarazione di nascita.  La  carta  di  identita'  potra'
          essere  utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico
          dei   pagamenti   tra   soggetti   privati   e    pubbliche
          amministrazioni.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno,
          sentite  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  e  la  Conferenza Statocitta' ed autonomie
          locali, sono dettate le  regole  tecniche  e  di  sicurezza
          relative  alle  tecnologie e ai materiali utilizzati per la
          produzione delle carte di  identita'  e  dei  documenti  di
          riconoscimento  di  cui  al  presente  comma.   Le predette
          regole  sono  adeguate  con  cadenza  almeno  biennale   in
          relazione   alle  esigenze  dettate  dall'evoluzione  delle
          conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche.  La   carta   di
          identita'   puo'   essere   rinnovata   a   decorrere   dal
          centottantesimo  giorno  precedente  la  scadenza,  ovvero,
          previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a
          decorrere  dal  terzo  mese  successivo  alla produzione di
          documenti con  caratteristiche  tecnologiche  e  funzionali
          innovative.  Nel rispetto della disciplina generale fissata
          dai  decreti  di  cui  al  presente comma e nell'ambito dei
          rispettivi   ordinamenti,   le   pubbliche  amministrazioni
          possono  sperimentare  modalita'   di   utilizzazione   dei
          documenti  di  cui  al  presente  comma per l'erogazione di
          ulteriori servizi o utilita'.
           11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della  legge  21
          novembre   1967,  n.  1185,  in  materia  di  rilascio  del
          passaporto.
           11-bis.  Il  terzo  comma  dell'art.  17  della  legge  21
          novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
           11-ter.  Nell'art.  3  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931,  n.  773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma:
           ''A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta di  identita'
          deve essere indicata la data di scadenza''.
           12.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri;
           a) riduzione e semplificazione dei  registri  dello  stato
          civile;
           b)  eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che
          si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni  o  della
          medesima amministrazione;
           c)   eliminazione,   riduzione   e  semplificazione  degli
          adempimenti richiesti al  cittadino  in  materia  di  stato
          civile;
           d)  revisione  delle  competenze  e dei procedimenti degli
          organi della giurisdizione volontaria in materia  di  stato
          civile;
           e)   riduzione   dei   termini   per  la  conclusione  dei
          procedimenti;
           f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
          che si svolgono presso  diverse  amministrazioni  o  presso
          diversi uffici della medesima amministrazione;
           g)  riduzione del  numero di  procedimenti  amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare,  ove  cio'  non  ostacoli  la  conoscibilita
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
           13.  Sullo  schema  di  regolamento  di cui al comma 12 le
          commissioni parlamentari si  esprimono entro trenta  giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato  anche  in  mancanza  del parere ed entra in vigore
          novanta giorni dopo la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.
           14.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  delle  norme
          regolamentari  di  cui  al  comma  12  sono   abrogate   le
          disposizioni    vigenti,   anche   di   legge,   con   esse
          incompatibili.
           15.  I   comuni   che   non   versino   nelle   situazioni
          strutturalmente  deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,   e   successive
          modificazioni,   possono   prevedere  la  soppressione  dei
          diritti di segreteria  da  corrispondere  per  il  rilascio
          degli  atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10,
          del  decreto-legge 18  gennaio   1993, n.   8,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993,  n. 68,
          nonche' del diritto fisso previsto  dal  comma  12-ter  del
          citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o
          riduzione  di  diritti,  tasse o contributi previsti per il
          rilascio   di   certificati,   documenti   e   altri   atti
          amministrativi,    quando    i   relativi   proventi   sono
          destinati esclusivamente a vantaggio  dell'ente  locale,  o
          limitatamente   alla   quota   destinata  esclusivamente  a
          vantaggio dell'ente locale".
           "Art.  3  (Disposizioni  in   materia   di   dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli  impieghi).  -  1.  I  dati  relativi    al
          cognome,    nome, luogo   e data  di nascita, cittadinanza,
          stato  civile  e  residenza,  attestati  in  documenti   di
          riconoscimento  in  corso  di    validita', hanno lo stesso
          valore probatorio dei corrispondenti certificati. E'  fatto
          divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai gestori o
          esercenti di pubblici servizi, nel  caso  in  cui  all'atto
          della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
          di   un   documento   di   riconoscimento,   di  richiedere
          certificati  attestanti  stati    o  fatti  contenuti   nel
          documento  di  riconoscimento  esibito. E', comunque, fatta
          salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori  e  gli
          esercenti  di  pubblici  servizi la facolta' di verificare,
          nel  corso  del  procedimento,  la  veridicita'  dei   dati
          contenuti  nel  documento  di  identita'. Nel caso in cui i
          dati  attestati  in  documenti  di  riconoscimento  abbiano
          subito variazioni dalla data di  rilascio  e  ciononostante
          sia  stato esibito il documento ai fini del presente comma,
          si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del  codice
          penale.
           2.  L'art.  3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n.
          15, e' sostituito dal seguente:
           ''I regolamenti delle amministrazioni di cui  all'art.  1,
          comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          stabiliscono per quali fatti, stati e  qualita'  personali,
          oltre  quelli  indicati  nell'art.  2  e' ammessa, in luogo
          della   prescritta   documentazione,   una    dichiarazione
          sostitutiva  sottoscritta dall'interessato. In tali casi la
          documentazione      sara'      successivamente      esibita
          dall'interessato,  a  richiesta dell'amministrazione, prima
          che sia emesso il provvedimento a lui  favorevole.  Qualora
          l'interessato  non produca la documentazione nel termine di
          trenta  giorni,  o  nel   piu'   ampio   termine   concesso
          dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso.''.
           3.  L'art.  3,  comma  1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito  dal
          seguente:
           ''  1.  Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui al comma 1
          dell'art.    2,    possono    essere    presentate    anche
          contestualmente    all'istanza    e    sono    sottoscritte
          dall'interessato in presenza del dipendente addetto.''.
           4. Nei casi in cui le norme  di  legge  o  di  regolamenti
          prevedono  che  in  luogo  della  produzione di certificati
          possa essere presentata una dichiarazione  sostitutiva,  la
          mancata  accettazione  della  stessa costituisce violazione
          dei doveri di ufficio.
           5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art.    1,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,   di   richiedere   l'autenticazione   della
          sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione   a
          selezioni      per      l'assunzione   nelle      pubbliche
          amministrazioni  a  qualsiasi titolo, nonche' ad  esami per
          il  conseguimento  di  abilitazioni,   diplomi   o   titoli
          culturali.
           6.    La    partecipazione    ai   concorsi   indetti   da
          pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta',
          salvo  deroghe  dettate  da   regolamenti   delle   singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.
           7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e
          restano fermi le altre limitazioni e i  requisiti  previsti
          dalle  leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
          pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a  conclusione
          delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
          esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato piu'
          giovane di eta'.
           8. Alla lettera e) del  primo  comma  dell'art.  12  della
          legge  20  dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: '' I bandi di concorso possono  prevedere
          la  partecipazione  di  personale  dotato  anche  di laurea
          diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso
          una  percentuale  non  inferiore  al 20 per cento dei posti
          messi a concorso a personale dotato di  laurea  in  scienze
          economiche o statistiche e attuariali''.
           9.  All'art.  4  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15 e'
          aggiunto, in fine, il seguente comma:
           ''Quando  la  dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,   la   sottoscrizione   e'    autenticata,    con
          l'osservanza   delle  modalita'  di  cui  all'art.  20  dal
          funzionario     incaricato  dal     rappresentante   legale
          dell'impresa stessa''.
           10.  Sono  abrogati  i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo comma dell'art. 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15,  nonche'  ogni  altra  disposizione in contrasto con il
          divieto di cui al comma 5.
           11. La sottoscrizione di istanze da produrre  agli  organi
          della  amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
          pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione ove  sia
          apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
          sia  presentata  unitamente  a copia fotostatica, ancorche'
          non  autenticata,  di  un  documento   di   identita'   del
          sottoscrittore.  La  copia  fotostatica  del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. L'istanza e  la  copia  fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
           - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 14,  20-bis,
          26  e 27 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme).  (Gli articoli o parte di essi tra parentesi quadre
          e in carattere  corsivo  sono  abrogati  dall'art.  13  del
          presente decreto):
           "Art.  2  (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione delle normali certificazioni.
           La   sottoscrizione   delle   dichiarazioni   deve  essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
           "Art.  3 (Dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive).  -
          (I   regolamenti   ministeriali   e   degli  enti  pubblici
          stabiliscono per quali fatti, stati e  qualita'  personali,
          oltre  quelli  indicati nell'art. 2, e'  ammessa, in  luogo
          della     prescritta  documentazione,    una  dichiarazione
          sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con
          le modalita' di cui all'art. 20. In tali  casi  la  normale
          documentazione     sara'    successivamente         esibita
          dall'interessato a  richiesta  dell'amministrazione,  prima
          che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
           I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi',
          i  casi,  le  modalita'  ed eventualmente il termine per la
          regolarizzazione  o  la  rettifica   della   documentazione
          irregolare    o  non conforme alla dichiarazione,  nonche',
          ove  occorra per  la rettifica  della dichiarazione  la cui
          irregolarita' attenga  ad elementi  non essenziali.)".
           "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto    di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".
           "Art. 14 (Autenticazione di copie). - Le copie autentiche,
          totali  o  parziali,  di  atti  e  documenti possono essere
          ottenute, oltre che con i sistemi  previsti  dell'art.  12,
          anche  con  altri  procedimenti  che  diano  garanzia della
          riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.  Tali
          procedimenti  sono   specificati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei  Ministri  sentiti,  i  Ministri  per  la
          grazia  e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui
          all'art.  13 si osservano anche per la formazione di  copie
          autentiche.
           L'autenticazione  delle  copie  puo'    essere  fatta  dal
          pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso  o  presso  il
          quale  e'  depositato  l'originale,  o al quale deve essere
          prodotto il documento, nonche' da un  notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro funzionario incaricato  dal
          sindaco.  Essa consiste  nell'attestazione  di  conformita'
          con  l'originale  scritta  alla  fine  della copia, dopo le
          eventuali chiamate   in  calce,    a  cura  del    pubblico
          ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la
          data  e  il  luogo  del  rilascio,  il  numero  dei   fogli
          impiegati,   il   proprio  cognome  e  nome,  la  qualifica
          rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il
          timbro dell'ufficio. Se  la  copia  dell'atto  o  documento
          consta  di  piu'  fogli,  il  pubblico  ufficiale appone la
          propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
           Il pubblico ufficiale e' autorizzato ad annullare  con  il
          timbro  dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie
          rilasciate".
           "Art. 20-bis. - (La dichiarazione di chi non sa o non puo'
          firmare  deve   essere   sottoscritta   in   presenza   del
          dichiarante  da due testimoni non idonei ai sensi dell'art.
          47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
           Il  pubblico  ufficiale  autentica  la  sottoscrizione dei
          testimoni,    previa    menzione    della     dichiarazione
          dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.)".
           "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la
          falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti
          dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale
          e delle leggi speciali in materia.
           A  tali  effetti,  l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
           Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti  commi  siano
          commessi  per  ottenere  la nomina ad un pubblico ufficio o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
           (Il  pubblico  ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione  o  esibisce  l'atto  sulla   responsabilita'
          penale  cui  puo'  andare incontro in caso di dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita').
           Nella denominazione di atti  usata  nei  precedenti  commi
          sono  compresi  gli  atti  e documenti originali e le copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".
           "Art. 27 (Rinvio). - (Salvo quanto previsto negli articoli
          7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla e' innovato alle norme
          del regio decreto 9 luglio 1939, n.  1238,  concernenti  la
          presentazione  dei  documenti necessari per la celebrazione
          del  matrimonio,  nonche'  alle  norme  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n.    686,
          relative alla presentazione dei documenti nei concorsi  per
          le carriere statali.
           Restano  ferme  le disposizioni del regio decreto 4 giugno
          1938, n.  1269, riguardanti il titolo  originale  di  studi
          medi   prescritto   per   ottenere  l'ammissione  ai  corsi
          universitari.)".
           - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n.  241/1990
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi):
           "Art.   5.   -   1.   Il   dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se  o  ad  altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e  di  ogni  altro  adempimento  inerente    il
          singolo      procedimento      nonche',      eventualmente,
          dell'adozione del provvedimento finale.
           2. Fino a quando non sia effettuata l'assegna zione di cui
          al comma 1,   e' considerato   responsabile  del    singolo
          procedimento      il   funzionario   preposto  alla  unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
           3.  L'unita' organizzativa   competente e   il  nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta,  a  chiunque  vi
          abbia interesse".
           -  Si  riporta il testo degli articoli 10 e 22 della legge
          n.   675/1996 (Tutela delle persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali):
           "Art.  10  (Informazioni rese al momento  della raccolta).
          - L'interessato o la persona presso la quale sono  raccolti
          i  dati  personali  devono  essere  previamente   informati
          oralmente o per iscritto circa:
           a) le finalita' e le modalita' del  trattamento  cui  sono
          destinati i dati;
           b)  la  natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
          dei dati;
           c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
           d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali  i  dati
          possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
          medesimi;
           e) i diritti di cui all'art. 13;
           f)  il  nome,  la  denominazione o la ragione sociale e il
          domicilio, la residenza   o la sede   del  titolare  e,  se
          designato, del responsabile.
           2.  L'informativa  di  cui al comma 1 puo' non comprendere
          gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i  dati  o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per  il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
           3.  Quando  i  dati  personali  non  sono  raccolti presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e'  data  al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
           4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
          l'informativa all'interessato comporta un impiego di  mezzi
          che   il  Garante  dichiari  manifestamente  sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a  giudizio
          del  Garante,  impossibile.   ovvero nel caso in cui i dati
          sono trattati in base ad un obbligo previsto  dalla  legge,
          da  un    regolamento  o    dalla normativa comunitaria. La
          medesima disposizione non si applica,  altresi',  quando  i
          dati  sono  trattati    ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni  di  cui  all'art.   38   delle   norme   di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28
          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque, per far valere o difendere  un  diritto  in  sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".
           "Art.  22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a
          rivelare  l'origine  parziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale, possono essere  oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
           2.  Il  Garante  comunica  la  decisione  adottata   sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali la mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante    puo'
          prescrivere     misure     e    accorgimenti  a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
           3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
          soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,  e'
          consentito  solo se autorizzato da espressa disposizione di
          legge nella quale siano  specificati  i  dati  che  possono
          essere  trattati,  le  operazioni eseguibili e le rilevanti
          finalita' di interesse pubblico perseguite.
           4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale  possono  essere  oggetto  di  trattamento
          previa  autorizzaione  del  Garante, qualora il trattamento
          sia   necessario   ai   fini   dello   svolgimento    delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio  1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,   o,
          comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
          diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per   il   periodo   strettamente   necessario   al    loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di un apposito codice di deontologia e  di  buona  condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
           -  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997
          reca:  "Regolamento recante  criteri e  modalita' per    la
          formazione, l'archiviazione e  la trasmissione di documenti
          con  strumenti  informatici e telematici, a norma dell'art.
          15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
           - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          n.    400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
           "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
           c) le materie in cui manchi  la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)   l'organizzazione   ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
           e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
           2.   Con   decreto   del Presidente   della    Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
           3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione    di  "regolamento",  sono  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
           4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
           a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con  i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
           b) individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
           c)  previsione  di    strumenti  di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
           d)  indicazione  e  revisione  periodica della consistenza
          delle piante organiche;
           e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
           - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968, si veda
          nelle note alle premesse.
           -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del  decreto del
          Presidente della Repubblica n.  237/1964,  come  modificato
          dall'art.  22  della  legge  n.    958/1986.  (Il comma tra
          parentesi quadre e in corsivo e' abrogato dall'art. 13  del
          presente decreto):
           "Art.  77  (Ferma  di  leva  e  conservazione del posto di
          lavoro). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere  la
          ferma  di  leva  per  la  durata  prevista  dalla normativa
          vigente.
           La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi  di  leva
          sospende  il  rapporto di lavoro per tutto il periodo della
          ferma e il lavoratore ha  diritto  alla  conservazione  del
          posto.
           Entro  trenta  giorni  dal congedo o dall'invio in licenza
          illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
          disposizione del datore di lavoro per riprendere  servizio.
          In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
           Per    l'ammissione    ai    concorsi    nelle   pubbliche
          amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi  e
          attivita'  in  uffici  pubblici  e privati, non deve essere
          imposta la condizione  di  aver  soddisfatto  gli  obblichi
          militari di leva o di esserne esente.
           L'interessato  e'  comunque tenuto  a comprovare di essere
          in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e
          nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
           Per  la  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  il limite
          massimo di eta' richiesto e' elevato  di  un  periodo  pari
          all'effettivo  servizio  prestato, comunque non superiore a
          tre anni, per  i  cittadini  che  hanno  prestato  servizio
          militare volontario, di leva e di leva prolungata.
           I  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di leva, di
          richiamo alle armi, di  ferma  volontaria  e  di  rafferma,
          prestati   presso   le   Forze   armate   e  nell'Arma  dei
          carabinieri, sono valutati nei  pubblici  concorsi  con  lo
          stesso    punteggio   che   le   commissioni   esaminatrici
          attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi  civili
          presso enti pubblici.
           Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli
          nei  concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da
          considerarsi a  tutti  gli  effetti  il  periodo  di  tempo
          trascorso  come  militare di leva o richiamato, in pendenza
          di rapporto di lavoro.
           Le  norme  del  presente  articolo  sono  applicabili   ai
          concorsi   banditi   dalle   amministrazioni  dello  Stato,
          comprese le aziende autonome, e dagli altri enti  pubblici,
          regionali,   provinciali  e  comunali  per  l'assunzione  e
          l'immissione di  personale esterno in tutte le  qualifiche,
          carriere,   fasce   o  categorie  funzionali  previste  dai
          rispettivi ordinamenti organici.
           (La copia   del  foglio    matricolare  dello  stato    di
          servizio   costituisce  l'unico  documento  probatorio  per
          l'applicazione   delle   norme   contenute   nel   presente
          articolo.)".